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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

Art. 113 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente - Cause di esclusione dalle gare di appalto.

1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 111, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; es- se, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.

4. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara

g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la le gislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

5. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 4.

6. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 4, è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

Art. 114 - Procedure di scelta del contraente

1. L'appalto dei lavori è affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento per la fase della progettazione.

2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, l'Amministrazione bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda procedura.

3. L'Amministrazione comunica ai candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare una nuova procedura di affidamento. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, tale decisione sarà comunicata anche all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

4. L'Amministrazione comunica, altresì, ad ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato, che lo richieda nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda i motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa.

Art. 115 - Licitazione privata semplificata

1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 euro, gli Enti appaltanti dell'Amministrazione possono procedere, previa autorizzazione di Geniodife, al- l'affidamento dei lavori anche con licitazione privata semplificata. In tale caso deve essere compilato annualmente l'elenco dei soggetti da invitare sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre. L'elenco è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico.

2. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della regione ove ha sede l'Ente appaltante dell'Amministrazione. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.

3. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.

4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che siano stati invitati tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.

5. L'elenco dei lavori che si intende affidare con la procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell'articolo 118, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.

Art. 116 - Trattativa privata preceduta da gara informale

1. L'Amministrazione, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico- organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

3. L'Amministrazione negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.

4. La procedura della gara informale può essere adottata anche nei casi in cui essa non è obbligatoria contemplati dall'articolo 24, comma 1, lettere 0a), a) e c) della legge; in tali casi il numero dei soggetti da invitare non può essere inferiore a cinque.

5. Per interventi di particolare valenza tecnica e operativa, decretati dal Ministro della difesa, la trattativa privata è ammessa, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato, anche per lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro.

Art. 117 - Termini per le gare

1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse.

2. Geniodife o l'ente delegato all'appalto, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito contiene

a) l'indirizzo dell'ufficio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonchè l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti

b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte

c) gli estremi del bando di gara

d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di ga ra.

3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.

4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte sono adeguatamente aumentati.

5. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sono inviati al richiedente almeno sei giorni prima di detta scadenza.

6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richiesti almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, devono essere comunicate al richiedente almeno sei giorni prima di detta scadenza.

7. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3, sono adeguatamente aumentati.

8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 119, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto concorso.

 

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